ARTICOLO 1
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e
Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di
personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano,
sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della
Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.
TITOLO I
ORGANI DELLA REGIONE
ARTICOLO 2
Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente
regionali. Il Presidente Regionale e la Giunta costituiscono il
Governo della Regione.
SEZIONE I
Assemblea regionale
ARTICOLO 3
L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella
Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge
emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche. I Deputati
rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica
allo spirare del termine di quattro anni. La nuova Assemblea è
convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta
scadenza.
ARTICOLO 4
L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice
Presidente, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti,
secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì
le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti
all'Assemblea regionale.
ARTICOLO 5
I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro
funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col
solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.
ARTICOLO 6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea
regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro
funzione.
ARTICOLO 7
I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di
mozione in seno all'Assemblea.
ARTICOLO 8
Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al
Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per
persistente violazione del presente Statuto. Il decreto di
scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle
Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della
Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre
membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse
Assemblee legislative. Tale Commissione indice le nuove elezioni per
l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
SEZIONE II
Presidente regionale e Giunta regionale
ARTICOLO 9
Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea
regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza
assoluta di voti segreti dei Deputati. La Giunta regionale è
composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono
preposti dal Presidente regionale a singoli rami
dell'Amministrazione.
ARTICOLO 10
Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è
sostituito dall'Assessore da lui designato. Nel caso di dimissioni,
incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente
dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per
l'elezione del nuovo Presidente regionale.
TITOLO
II
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
SEZIONE I
Funzioni dell'Assemblea Regionale
ARTICOLO 11
L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione
ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e,
straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno
venti Deputati.
ARTICOLO 12
L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati
regionali. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni
dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza
degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I
regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea
regionale sono emanati dal Governo regionale.
ARTICOLO 13
Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati
dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del
Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia. Sono
promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui
all'art. 29, comma 2 , e pubblicati nella < Gazzetta Ufficiale della
Regione >. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la
pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola
legge o nel singolo regolamento.
ARTICOLO 14
L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie
e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha
la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale:
valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed
industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di
interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche
d'interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio;
conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della
Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
ARTICOLO 15
Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne
derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui
comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi
generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e
l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e
controllo degli enti locali.
ARTICOLO 16
L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà
regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto,
dalla prima Assemblea regionale.
ARTICOLO 17
Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di
soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri
della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei
servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del
risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello
Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente
interesse regionale.
ARTICOLO 18
L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle
materie di competenza degli organi dello Stato che possano
interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative
dello Stato.
ARTICOLO 19
L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il
bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto
dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa
decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa
Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.
SEZIONE II
Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.
ARTICOLO 20
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni
esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1,
svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative
concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre
non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività
amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi
sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di
fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
ARTICOLO 21
Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che
può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la
esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro
partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle
materie che interessano la Regione.
ARTICOLO 22
La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante,
nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe
ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei
servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi
ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
TITOLO III
ORGANI GIURISDIZIONALI
ARTICOLO 23
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive
sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le
funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo
e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di
accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi
amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti
amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale,
sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
ARTICOLO 24
È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti,
oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari
numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e
scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica. Il
Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa
Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito
egualmente fra lo Stato e la Regione.
ARTICOLO 25
L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate
dall'Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati
dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia
dei medesimi entro la Regione.
ARTICOLO 26
L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli
Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.
ARTICOLO 27
Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso
l'Alta corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in
quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte
dell'Assemblea regionale.
ARTICOLO 28
Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni
dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi
cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.
ARTICOLO 29
L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla
ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al
Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero
scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente
regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di
annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 30
Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed
il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per
incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti
dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
TITOLO
IV
POLIZIA.
ARTICOLO 31
Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il
Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale
nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e
l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione
può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato. Tuttavia il
Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di
pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale,
congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali,
di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale
dello Stato e la sua sicurezza
Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta
motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori
dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può
organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela
di particolari servizi ed interessi.
TITOLO V
PATRIMONIO E FINANZE.
ARTICOLO 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti
nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
ARTICOLO 33
Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo
patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della
Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo
precedente. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il
demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e
torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del
fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di
uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni
destinati a un pubblico servizio della Regione.
ARTICOLO 34
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in
proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
ARTICOLO 35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono
mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del
pagamento.
ARTICOLO 36
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi
patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla
medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate
nei monopoli dei tabacchi e del lotto.
ARTICOLO 37
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale
fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno
stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene
determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed
impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla
Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
ARTICOLO 38
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà
nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico,
nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a
bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione
in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione
quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle
variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
ARTICOLO 39
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello
Stato. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e
relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa
consultazione del Governo regionale. Sono esenti da ogni dazio
doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il
macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti
agricoli della Regione.
ARTICOLO 40
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato
hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco
di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una
Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della
Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane,
dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di
navi iscritte nei compartimenti siciliani.
ARTICOLO 41
Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
ARTICOLO 42
L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i
tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima
elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del
Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente
statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello
Stato. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però,
determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali
circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in
base alla popolazione di ogni circoscrizione.
ARTICOLO 43
Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto
Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le
norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale
dello Stato alla Regione, nonché' le norme per l'attuazione del
presente statuto. |